Tribunale europeo di
primo grado – Sezione quarta – sentenza 12 settembre 2007 Tutela dei
marchi DOP Presidente Legal
Causa T 291/03 «Marchio comunitario – Procedimento di nullità –
Marchio comunitario nominativo GRANA BIRAGHI – Protezione della
denominazione d’origine “Grana Padano” – Assenza di genericità – Art.
142 del regolamento (CE) n. 40/94 – Regolamento (CEE) n. 2081/92»
Ricorrente Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano
Ambito normativo 1. L’art. 142 del regolamento (CE) del Consiglio
20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1993, L 11,
pag. 1), nella versione applicabile alla presente controversia,
stabilisce: «Il presente regolamento lascia impregiudicate le
disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, in
particolare l’articolo 14». 2. Il regolamento (CEE) del Consiglio 14
luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed
alimentari (GU L 208, pag. 1), nella versione applicabile alla
presente controversia, precisa, all’art. 2, la nozione di
«denominazione d’origine» nei seguenti termini: «2. Ai fini del
presente regolamento si intende per: a) “denominazione d’origine”: il
nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali,
di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: –
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese
e – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute
essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo
dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed
elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata; 3. Sono
altresì considerate come denominazioni d’origine alcune denominazioni
tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o
alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che
soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo
trattino». L’art. 3 del regolamento n. 2081/92 dispone in particolare:
«1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.
Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione
divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che,
pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto
agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o
commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune
di un prodotto agricolo o alimentare. Per determinare se una
denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i
fattori, in particolare: – della situazione esistente nello Stato
membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, –
della situazione esistente in altri Stati membri, – delle pertinenti
legislazioni nazionali o comunitarie». 4. L’art. 13 del regolamento n.
2081/92 dispone in particolare: «1. Le denominazioni registrate sono
tutelate contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto
di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di
registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai
prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui
l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la
reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione,
imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è
indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è
accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla
maniera”, “imitazione” o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa
o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o
alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o
sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai
prodotti considerati nonché l’impiego, per la confezione, di
recipienti che possono indurre in errore sull’origine; d) qualsiasi
altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera
origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene la
denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata
generica, l’uso di questa denominazione generica per il prodotto
agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma,
lettera a) o b). 2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), gli
Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che
consentono l’impiego delle denominazioni registrate in virtù
dell’articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere
dalla data di pubblicazione della registrazione (…) 3. Le
denominazioni protette non possono diventare generiche». 5. L’art. 14,
n. 1, del regolamento n. 2081/92 stabilisce in particolare: «Qualora
una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata
conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di
un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo
13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la
domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della
pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2. I marchi
registrati in modo contrario al primo comma sono annullati». 6. Per
l’adozione delle misure previste dal regolamento n. 2081/92, l’art.
15, n. 1, di quest’ultimo prevede: «La Commissione è assistita da un
comitato 7. L’art. 17 del regolamento n. 2081/92 dispone in
particolare: «1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data
dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri
comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle
giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un
sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far
registrare a norma del presente regolamento. 2. La Commissione
registra, secondo la procedura prevista all’articolo 15, le
denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4.
L’articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le
denominazioni generiche. 8. L’art. 1 del regolamento della Commissione
12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della
procedura di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2081/92 (GU L 148,
pag. 1), dispone in particolare che «[l]e denominazioni figuranti
nell’allegato sono registrate quali indicazioni geografiche protette (IGP)
o denominazioni di origine protette (DOP) a norma dell’articolo 17 del
regolamento [...] n. 2081/92». L’allegato al regolamento n. 1107/96,
nella parte A («Prodotti elencati nell’allegato II del Trattato
destinati all’alimentazione umana»), considera, sotto «Formaggi»,
«Italia», in particolare le denominazioni «Grana Padano (DOP)» e
«Parmigiano Reggiano (DOP)».
Fatti 9. Il 2 febbraio 1998, la Biraghi SpA presentava all’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
ai sensi del regolamento n. 40/94, una domanda di registrazione come
marchio comunitario del marchio nominativo GRANA BIRAGHI. 10. I
prodotti per cui veniva richiesta la registrazione sono quelli
rientranti nella classe 29 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno
1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e
corrispondono alla seguente descrizione: «formaggio, in particolare
formaggio di latte di vacca, formaggio stagionato, formaggio a pasta
dura, formaggio in grandi forme, formaggio a pezzi con o senza crosta,
formaggio confezionato in varie pezzature, formaggio grattugiato e
confezionato». 11. Il marchio richiesto veniva registrato il 2 giugno
1999 e pubblicato sul Bollettino dei marchi comunitari del 26 luglio
1999. 12. Il 22 ottobre 1999, il Consorzio per la tutela del formaggio
Grana Padano (in prosieguo: il «Consorzio» o il «ricorrente»)
proponeva dinanzi all’UAMI, ai sensi dell’art. 55 del regolamento n.
40/94, una domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario
GRANA BIRAGHI. Il Consorzio sosteneva che la registrazione di tale
marchio era contraria alla protezione della denominazione d’origine
«Grana Padano» ai sensi del regolamento n. 2081/92, nonché all’art. 7,
n. 1, lett. g), all’art. 51, n. 1, lett. a), all’art. 8, n. 1, e
all’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, facendo valere,
per quanto riguarda quest’ultima disposizione, la registrazione dei
marchi anteriori nazionali e internazionali GRANA e GRANA PADANO. 13.
Con decisione 28 novembre 2001, la seconda divisione di annullamento
dell’UAMI accoglieva la domanda di dichiarazione di nullità del
Consorzio sul fondamento dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92. 14.
Il 24 gennaio 2002, la Biraghi proponeva ricorso contro tale
decisione, basandosi sul carattere generico e descrittivo del termine
«grana». 15. Con decisione 16 giugno 2003 (procedimento R 153/2002 1;
in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di
ricorso accoglieva il ricorso della Biraghi annullando la decisione
della divisione di annullamento e respingendo la domanda di
dichiarazione di nullità del marchio comunitario GRANA BIRAGHI. La
commissione di ricorso dichiarava che il termine «grana» era generico,
nonché descrittivo di una qualità essenziale dei prodotti di cui
trattasi. Pertanto, sulla base dell’art. 13, n. 1, del regolamento n.
2081/92, l’esistenza della DOP «Grana Padano» non osterebbe in alcun
modo alla registrazione come marchio comunitario del segno GRANA
BIRAGHI.
Conclusioni delle parti 16. Il ricorrente, sostenuto dalla
Repubblica italiana, chiede che il Tribunale voglia dichiarare nulla
la registrazione del marchio comunitario GRANA BIRAGHI. 17. L’UAMI e
la Biraghi chiedono che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente alle spese. 18. All’udienza il ricorrente
ha completato le sue conclusioni chiedendo che l’UAMI sia condannato
alle spese. In tale occasione l’UAMI ha, da parte sua, dichiarato che
la giurisprudenza più recente del Tribunale gli permetteva di aderire
alle conclusioni del ricorrente e che esso chiedeva l’annullamento
della decisione impugnata. L’UAMI ha inoltre dichiarato di accettare
di sopportare le proprie spese. Il Tribunale ha preso atto di tali
dichiarazioni nel verbale d’udienza.
Sulla ricevibilità Sulle conclusioni del ricorrente e dell’UAMI 19.
In via preliminare occorre constatare che, benché le conclusioni del
ricorrente siano dirette, formalmente, ad ottenere l’annullamento
della registrazione del marchio comunitario GRANA BIRAGHI, risulta
chiaramente dall’atto introduttivo, come confermato all’udienza, che,
con il presente ricorso, il ricorrente intende ottenere in sostanza
l’annullamento della decisione impugnata per il motivo che la
commissione di ricorso avrebbe considerato, erroneamente, che
l’esistenza della denominazione d’origine «Grana Padano» non ostava
alla registrazione del detto marchio. 20. Riguardo alle conclusioni
dell’UAMI, occorre constatare che, nel suo controricorso, depositato
nella cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2004, pur chiedendo il
rigetto del ricorso, l’UAMI ha sostenuto che la commissione di ricorso
non aveva applicato correttamente i criteri di valutazione del
carattere generico di uno dei termini che costituiscono la DOP in
questione e ha dichiarato di rimettersi, a tale riguardo, alla
valutazione del Tribunale. 21. All’udienza, l’UAMI ha dichiarato che,
alla luce delle sentenze del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-107/02,
GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE) (Racc. pag. II 1845), 25
ottobre 2005, causa T 379/03, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg)
(Racc. pag. II 4633), e 12 luglio 2006, causa T-97/05, Rossi/UAMI –
Marcorossi (MARCOROSSI) (non pubblicata nella Raccolta), esso non era
tenuto a difendere sistematicamente tutte le decisioni impugnate delle
commissioni di ricorso. Esso aderiva quindi alle conclusioni del
ricorrente e chiedeva l’annullamento della decisione impugnata. 22. Si
deve osservare che l’UAMI può, senza modificare i termini della
controversia, chiedere che siano accolte le conclusioni dell’una o
dell’altra delle parti, a sua scelta, nonché addurre argomenti a
sostegno dei motivi fatti valere da tale parte. Per contro, esso non
può formulare autonome conclusioni dirette all’annullamento o
presentare motivi di annullamento non sollevati dalle altre parti
(sentenza del Tribunale 4 maggio 2005, causa T 22/04, Reemark/UAMI –
Bluenet (Westlife), Racc. pag. II 1559, punto 18). 23. Nella
fattispecie, l’UAMI ha chiaramente espresso la sua volontà di
sostenere le conclusioni e i motivi avanzati dal ricorrente, sia nel
suo controricorso, sia all’udienza. Nel suo controricorso, l’UAMI ha
espressamente segnalato che chiedeva formalmente di respingere il
ricorso unicamente perché riteneva che il regolamento n. 40/94 non gli
permettesse di chiedere l’annullamento di una decisione delle
commissioni di ricorso. Dato che, per le ragioni esposte al punto
precedente e conformemente alla giurisprudenza richiamata dall’UAMI
all’udienza, tale analisi non corrisponde allo stato del diritto,
occorre riqualificare le conclusioni dell’UAMI e considerare che esso
ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni del ricorrente. Essendo
stata effettuata tale riqualificazione, non vi è incoerenza tra le
conclusioni e gli argomenti presentati tanto nel controricorso, quanto
all’udienza. 24. Da quanto precede risulta che, nella presente
fattispecie, occorre esaminare la legittimità della decisione
impugnata alla luce dei motivi dedotti nel ricorso, tenendo anche
conto degli argomenti esposti dall’UAMI.
Sui documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale 25.
Gli allegati 48 (decisione del Giurì di autodisciplina pubblicitaria
22 ottobre 1993, n. 165/93), 50 (Nota della Direzione Generale
Agricoltura della Commissione 20 maggio 1997) e 51 (nota del Ministero
italiano dell’Agricoltura e delle Foreste 3 agosto 1993, n. 64969), al
ricorso così come gli allegati 1-3 al controricorso della Biraghi
(estratti dalle pagine Internet relative alla Valle Grana e al
formaggio Castelmagno e dal sito www.granapadano.com), non sono stati
prodotti in occasione del procedimento dinanzi alla commissione di
ricorso. 26. All’udienza il ricorrente ha dichiarato di rinunciare a
che il Tribunale prenda in considerazione gli allegati 48, 50 e 51
annessi al ricorso. L’UAMI, da parte sua, si è rimesso alla decisione
del Tribunale. 27. Dall’art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94, si
desume che fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell’UAMI
non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al
Tribunale, il quale è, infatti, chiamato a valutare la legittimità
della decisione della commissione di ricorso, controllando
l’applicazione del diritto comunitario da essa effettuata riguardo,
specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sollevati
dinanzi a tale commissione. Il Tribunale non può, invece, effettuare
tale controllo tenendo conto di elementi di fatto prodotti ex novo
dinanzi ad esso, a meno che non sia dimostrato che la commissione di
ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione tali fatti d’ufficio
durante il procedimento amministrativo, prima di adottare qualsiasi
decisione nel caso di specie (sentenze della Corte 13 marzo 2007,
causa C 29/05 P, UAMI/Kaul, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 54, e del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T 247/01, eCopy/UAMI
(ECOPY), Racc. pag. II 5301, punto 46). 28. Il Tribunale non può
quindi prendere in considerazione i documenti di cui sopra, i quali
rinviano a circostanze di fatto ignote alla commissione di ricorso,
per controllare la legittimità della decisione impugnata ai sensi
dell’art. 63 del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, occorre
escludere tali documenti senza che sia necessario esaminare il loro
valore probante.
Sul merito 29. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce, in
sostanza, un motivo unico relativo alla violazione del combinato
disposto dell’art. 142 del regolamento n. 40/94 e dell’art. 14 del
regolamento n. 2081/92.
Argomenti delle parti 30. Il ricorrente sostiene, in primo luogo,
che «grana» non è un termine generico, e ciò in ragione del suo
carattere distintivo risultante dal riconoscimento della DOP «Grana
Padano» sia sul piano nazionale, in forza della legge 10 aprile 1954,
n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei
formaggi (GURI n. 99 del 30 aprile 1954, pag. 1294; in prosieguo: la
«legge n. 125/54»), sia sul piano comunitario, in forza del
regolamento n. 1107/96. Tale riconoscimento comporterebbe che tutti i
produttori che desiderino utilizzare la DOP «Grana Padano» devono
seguire regole specifiche, prescritte dal disciplinare di tale DOP e
destinate a garantire la qualità del prodotto venduto al pubblico.
Peraltro, il ricorrente fa notare che la Biraghi, la quale fino al
1997 era uno dei 200 produttori membri del Consorzio, non ne fa più
parte da allora, di modo che essa non può utilizzare la DOP «Grana
Padano» e non è più obbligata a conformarsi a tale disciplinare. La
limitazione dell’uso del termine «grana» all’identificazione della DOP
«Grana Padano» sarebbe anche confermata dal Decreto del Presidente
della Repubblica 26 gennaio 1987, Modificazione al disciplinare di
produzione del formaggio «Grana Padano» (GURI n. 137 del 15 giugno
1987, pag. 4), ai sensi del quale la possibilità di utilizzare
l’indicazione «Grana Trentino» è accordata solo alla condizione che il
disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano» sia integralmente
rispettato. 31. Il ricorrente e la Repubblica italiana evidenziano che
il termine «grana» è, all’origine, un’espressione geografica, che
designa un piccolo corso d’acqua, affluente del Po, situato in una
valle denominata appunto Valle Grana. La Repubblica italiana rileva
che la protezione del termine «grana» per designare un formaggio che
beneficia di una DOP trova quindi il suo fondamento giuridico
nell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2081/92. 32. Il ricorrente
afferma, inoltre, che la tutela della denominazione «grana», anche
senza l’aggettivo «padano», era già stata riconosciuta prima del
regolamento n. 1107/96. A tale riguardo, esso segnala che dal verbale
della riunione del comitato di regolamentazione indicazioni
geografiche e denominazioni di origine del 22 novembre 1995 risulta
che «gli Stati membri [avevano] indicato che l’art. 13 [del
regolamento n. 2081/92] si [doveva] applicare per le denominazioni
seguenti grana, padano, parmigiano, reggiano». 33. Il ricorrente
ricorda che la Corte si è già pronunciata contro la tesi della
genericità di semplici parti di denominazioni d’origine composte nella
sua sentenza 25 giugno 2002, causa C 66/00, Bigi (Racc. pag. I 5917),
la quale avrebbe escluso il carattere generico della denominazione «parmesan»,
così come auspicato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.
34. Il ricorrente sostiene inoltre che, con l’istituzione in Italia
del regime delle denominazioni di origine, il genus «grana», esistente
originariamente, fu distinto nelle due species, del Grana Padano e del
Parmigiano Reggiano, ambedue tutelate da una DOP. Il primo sarebbe
prodotto nei territori a nord del Po, mentre il secondo sarebbe
prodotto nei territori collocati a sud dello stesso fiume. 35. Il
ricorrente e la Repubblica italiana sostengono che un riconoscimento
esplicito del carattere generico del termine «grana» e
un’utilizzazione generalizzata e senza distinzioni di tale termine
sarebbero contrari al tenore del regolamento n. 2081/92, in
particolare al suo art. 13, n. 1, che vieta qualunque utilizzo di
denominazioni, marchi, nomi o indicazioni suscettibili di pregiudicare
il raggiungimento degli obiettivi perseguiti mediante la registrazione
delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette
in base al regolamento medesimo. 36. Il ricorrente afferma che l’art.
10 della legge n. 125/54 sanziona persino sotto il profilo penale
«chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute
alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte, anche
indirettamente con termini rettificativi, come “tipo”, “uso”, “gusto”o
simili». 37. Il ricorrente menziona anche la giurisprudenza dei
giudici nazionali e diversi verbali di contestazione d’infrazione
emessi tra il 1997 e il 2000 dal Ministero italiano dell’Agricoltura e
delle Foreste e notificati a produttori italiani che marchiavano
illegittimamente i propri prodotti con la denominazione «grana». Tale
conclusione non sarebbe invalidata dalla sentenza della Corte di
cassazione 28 novembre 1989, n. 2562, secondo cui l’uso della
denominazione «grana» non era oggetto di restrizioni particolari, dato
che essa è stata pronunciata prima dell’istituzione delle
denominazioni di origine da parte del regolamento n. 2081/92. 38.
Infine, la Repubblica italiana si associa in sostanza agli argomenti
del ricorrente aggiungendo che il termine «grana» può essere
considerato come una forma contratta che tutti i consumatori usano per
indicare il formaggio Grana Padano. Inoltre, essa fa notare come il
governo italiano, nella sua domanda di registrazione della
denominazione «Grana Padano», in base alla procedura prevista all’art.
17 del regolamento n. 2081/92, non aveva fatto ricorso ad una nota in
margine che escludesse la protezione di ciascuno dei termini che
facevano parte di tale denominazione. Quindi essa considera che
occorrerebbe concludere che anche il solo termine «grana» è tutelato e
riservato alla DOP. 39. L’UAMI osserva che l’art. 3 del regolamento n.
2081/92 precisa che, per determinare se un nome è divenuto generico,
si deve tenere conto di numerosi fattori e procedere in particolare
allo studio della situazione esistente nello Stato membro in cui il
nome ha la sua origine e negli altri Stati membri. Sarebbe altresì
necessario procedere allo studio del comportamento e dell’opinione del
pubblico di riferimento. A tale riguardo, l’UAMI ricorda, da un lato,
che l’organizzazione di sondaggi è uno degli strumenti più utilizzati
dalla Commissione e dagli Stati membri e, dall’altro, che, ai sensi
dell’art. 76 del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso adita
avrebbe potuto chiedere il parere della Commissione o delle autorità
nazionali. 40. L’UAMI fa notare che non risulta che la commissione di
ricorso abbia proceduto a consultare le competenti autorità italiane o
comunitarie, né che essa abbia realizzato un approfondito esame del
mercato italiano, così come dei mercati degli altri Stati membri. La
commissione di ricorso si sarebbe piuttosto basata sull’esame di
dizionari italiani d’uso corrente e su ricerche effettuate su
Internet. 41. Inoltre, l’UAMI evidenzia che la stessa commissione di
ricorso, citando l’Enciclopedia Zanichelli, il Dizionario della lingua
italiana Le Monnier e il Vocabolario della lingua italiana Zingarelli,
ha rilevato che per il consumatore italiano il termine «grana» non
rinvia soltanto a «un formaggio semigrasso a pasta dura, cotto», ma ad
un formaggio avente la caratteristica di essere «originario delle zone
tipiche dell’Emilia e della Lombardia». Orbene, il fatto stesso che i
dizionari consultati menzionino una regione determinata è in sé
sufficiente per escludere la genericità del termine «grana». 42.
Peraltro, il fatto che alcuni di tali dizionari, così come alcune
ricette culinarie, menzionino alternativamente i due termini «grana» o
«Grana Padano» sembrerebbe piuttosto corroborare l’opinione secondo
cui per il consumatore italiano il termine «grana» è sinonimo di
«Grana Padano». 43. L’UAMI fa notare che, ai sensi dell’art. 13, n. 3,
del regolamento n. 2081/92, una volta registrata, una DOP non può
diventare generica. Così, fintanto che la Commissione o le autorità
giurisdizionali competenti, comunitarie o nazionali, non hanno deciso
che una DOP sia diventata generica, gli organi dell’UAMI dovrebbero
considerare la registrazione di tale DOP come valida e meritevole di
protezione. 44. La Biraghi sostiene che il termine «grana» ha
carattere generico e che identifica un tipo di formaggio a lenta
maturazione, semigrasso, a pasta cotta, dura e granulosa. Nel suo
significato letterale tale termine farebbe riferimento alla struttura
granulosa della pasta del formaggio, il quale dovrebbe il suo nome
appunto a tale caratteristica e non designerebbe in quanto tale una
zona geografica o una precisa zona di provenienza. A tale riguardo, la
Biraghi afferma che attualmente nella Valle Grana si produce
esclusivamente il formaggio Castelmagno, che fruisce di una DOP. 45.
Del resto la Biraghi fa osservare che la citata sentenza Bigi,
richiamata dal ricorrente, verteva su una denominazione composta
formata da due termini che fanno ciascuno riferimento a luoghi di
produzione: «parmigiano» per il formaggio prodotto nella zona
limitrofa alla città di Parma, «reggiano» per quello prodotto nella
zona limitrofa alla città di Reggio Emilia. 46. La Biraghi sostiene
altresì che il formaggio a pasta granulosa si chiamava «grana» ancor
prima della creazione dei primi caseifici, avvenuta alla metà del XIX
secolo, come spiegherebbe il ricorrente stesso in una delle sue
pubblicazioni, nella quale quest’ultimo riconoscerebbe che il
formaggio grana è stato prodotto per la prima volta intorno al 1135 e
che il suo nome, utilizzato già nel 1750, sarebbe stato ispirato
dall’aspetto granuloso della sua pasta. 47. La Biraghi contesta che
con l’istituzione in Italia del regime delle DOP il formaggio grana si
suddivida in due sole species di uno stesso genus, cioè il Grana
Padano e il Parmigiano Reggiano, ambedue tutelate da una DOP. Essa
aggiunge che il termine «grana» non identifica neppure una terza
specie di formaggio differente da queste DOP. Al contrario, il termine
«grana» designerebbe uno stesso genere di formaggio a pasta dura e
granulosa del quale farebbero parte, allo stesso tempo, il grana
Biraghi e le due DOP citate. Così, il fatto che siano state previste
regole specifiche per la produzione e la commercializzazione del Grana
Padano e del Parmigiano Reggiano non significherebbe che il formaggio
grana non esista più. 48. Dal punto di vista normativo, la Biraghi fa
rilevare che la decisione della Commissione 29 luglio 1996, 96/536/CE,
che stabilisce l’elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli
Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o
generali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva
92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla
fabbricazione di tali prodotti (GU L 230, pag. 12), menziona in
particolare il «Dansk Grana» e il «Romonte – Typ Grana». 49. La
Biraghi sostiene che l’esistenza del formaggio grana in quanto genere
è confermata da diverse opere e da diversi dizionari, dalle decisioni
di rigetto delle domande di registrazione dei marchi Grana Piemontese
e Grana Reale adottate dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dalla
circolare dell’associazione di categoria Assolatte 4 gennaio 1999, n.
1, la quale prevede, nel suo allegato, tre categorie di grana e
precisamente il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano e gli «altri
grana», nonché dal fatto che tale ultima categoria viene usata anche
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le proprie
rilevazioni. 50. La Biraghi sostiene, contrariamente al ricorrente e
alla Repubblica italiana, che la denominazione registrata in quanto
DOP, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 125/54 e dell’art. 13
del regolamento n. 2081/92, è solamente la denominazione composta
«Grana Padano» e non anche il termine «grana». Infatti, secondo la
Biraghi, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92,
il termine «grana», in quanto generico, non avrebbe potuto, da solo,
essere registrato come DOP. 51. A tale riguardo, la Biraghi precisa
che la questione dell’utilizzo del termine «grana» disgiuntamente
dall’aggettivo «padano» è già stata affrontata in Italia dalla Corte
di cassazione nella sentenza 28 novembre 1989, n. 2562, in cui questa
ha statuito che, «mentre il formaggio “grana padano” gode del
riconoscimento di origine e, in conseguenza, della tutela penale in
caso di uso improprio della denominazione, il formaggio definito
semplicemente grana non ha nella legislazione vigente il
riconoscimento di formaggio tipico, sicché l’uso di tale denominazione
(…) non è soggetto a particolari restrizioni e non comporta violazione
alla legge [n. 125/54]». La Biraghi aggiunge anche che la Corte, nella
sentenza 9 giugno 1998, cause riunite C 129/97 e C 130/97, Chiciak e
Fol (Racc. pag. I-3315), relativa alla DOP «Epoisses de Bourgogne», ha
precisato che «nel caso di una denominazione d’origine “composta”
[registrata in base alla procedura abbreviata di cui all’art. 17 del
regolamento n. 2081/92], il fatto che per [la detta denominazione] non
esistano indicazioni sotto forma di note a piè di pagina nell’allegato
del regolamento [n. 1107/96], le quali precisino che la registrazione
non è stata richiesta per una parte di questa denominazione, non
implica necessariamente che ogni sua singola parte sia protetta». La
protezione delle denominazioni generiche sarebbe anche stata esclusa
dalla Corte nelle sentenze 10 novembre 1992, causa C 3/91, Exportur
(Racc. pag. I 5529), e 7 maggio 1997, cause riunite da C 321/94 a C
324/94, Pistre e a. (Racc. pag. I 2343). 52. Alla luce di tali
considerazioni, la Biraghi ritiene che l’utilizzo del termine generico
«grana» non costituisca una violazione né dell’art. 13, n. 1, del
regolamento n. 2081/92, né della normativa nazionale in materia di
denominazioni di origine. Infatti, la legge n. 125/54 punirebbe
qualsiasi uso di denominazioni di origine mediante alterazione o
modifica con termini come «tipo», «uso», «gusto», ma non il semplice
uso di un termine generico quale «grana».
Giudizio del Tribunale 53. L’art. 142 del regolamento n. 40/94
stabilisce che esso lascia impregiudicate le disposizioni del
regolamento n. 2081/92, e in particolare il suo art. 14. 54. L’art. 14
del regolamento n. 2081/92 dispone che la domanda di registrazione di
un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’art. 13 e
concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la
domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della
pubblicazione prevista all’art. 6, n. 2. I marchi registrati in modo
contrario a tale disposizione sono annullati. 55. Ne deriva che l’UAMI
è tenuto ad applicare il regolamento n. 40/94 in modo da non
pregiudicare la tutela concessa alle DOP dal regolamento n. 2081/92.
56. Di conseguenza, l’UAMI deve respingere la domanda di registrazione
di ogni marchio che si trovi in una delle situazioni descritte
all’art. 13 del regolamento n. 2081/92 e, se il marchio è già stato
registrato, deve dichiararne la nullità. 57. Peraltro, da un lato,
conformemente all’art. 13, n. 3, del regolamento n. 2081/92, le
denominazioni protette non possono diventare generiche, e dall’altro,
il fatto che il regolamento n. 1107/96 non contenga un’indicazione
sotto forma di una nota a piè di pagina che precisi che la
registrazione del termine «grana» non è richiesta non implica
necessariamente che ogni singola parte della denominazione «Grana
Padano» sia protetta (v., in tal senso, sentenza Chiciak e Fol, cit.,
punto 39). 58. L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92 dispone
inoltre che, «se una denominazione registrata contiene la
denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata
generica, l’uso di questa denominazione generica per il prodotto
agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma,
lettera a) o b)». Ne consegue che, qualora la DOP sia composta da più
elementi, di cui uno costituisce l’indicazione generica di un prodotto
agricolo o alimentare, l’uso di tale nome generico in un marchio
registrato deve essere considerato conforme all’art. 13, primo comma,
lett. a) o b), del regolamento n. 2081/92 e la domanda di annullamento
fondata sulla DOP deve essere respinta. 59. A tale riguardo si desume
dalla citata sentenza Chiciak e Fol (punto 38) che, nel regime di
registrazione comunitaria istituito dal regolamento n. 2081/92, le
questioni relative alla protezione da accordare ai singoli elementi di
una denominazione, e segnatamente quella di stabilire se si tratti di
una denominazione generica o di un elemento protetto contro le prassi
menzionate all’art. 13 del detto regolamento, formano oggetto di una
valutazione operata sulla base di un’analisi dettagliata del contesto
fattuale in questione. 60. A tale riguardo, occorre constatare, a
titolo preliminare, che la commissione di ricorso era competente ad
effettuare un tale tipo di analisi e, eventualmente, a negare la
protezione della parte generica di una DOP. Infatti, dato che non si
tratta di dichiarare la nullità di una DOP in quanto tale, il fatto
che l’art. 13, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2081/92 escluda
la protezione delle denominazioni generiche contenute in una DOP
autorizza la commissione di ricorso a verificare se il termine in
causa costituisca effettivamente la denominazione generica di un
prodotto agricolo o alimentare. 61. Una tale analisi presuppone la
verifica di un certo numero di requisiti, ciò che richiede, in larga
parte, conoscenze approfondite tanto di elementi particolari dello
Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza della Corte 6
dicembre 2001, causa C-269/99, Carl Kühne e a., Racc. pag. I-9517,
punto 53), quanto della situazione esistente negli altri Stati membri
(v., in tal senso, sentenza della Corte 16 marzo 1999, cause riunite
C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Danimarca e a./Commissione, Racc. pag.
I-1541, punto 96). 62. Alla luce di ciò, la commissione di ricorso era
tenuta ad effettuare un’analisi dettagliata dell’insieme dei fattori
che possono determinare il detto carattere generico. 63. L’art. 3 del
regolamento n. 2081/92, dopo aver stabilito che le denominazioni
divenute generiche non possono essere registrate, prevede che, per
determinare se una denominazione è divenuta generica o meno, si tiene
conto di tutti i fattori, e in particolare della situazione esistente
nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di
consumo, della situazione esistente in altri Stati membri e delle
pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. 64. Gli stessi
criteri devono essere applicati ai fini dell’applicazione dell’art.
13, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2081/92. Infatti, come
constatato dalla Corte, la definizione che fornisce l’art. 3, n. 1,
secondo comma, dello stesso regolamento della nozione di
«denominazione divenuta generica» è applicabile anche alle
denominazioni che sono sempre state generiche (sentenza Danimarca e a.
/Commissione, cit., punto 80). 65. Così, gli indizi di ordine
giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale che
permettono di effettuare la richiesta analisi dettagliata sono,
segnatamente, le normative nazionali e comunitarie pertinenti, inclusa
la loro evoluzione storica, la percezione che il consumatore medio ha
della pretesa denominazione generica, incluso il fatto che la
notorietà della denominazione resti inerente al formaggio tradizionale
stagionato fabbricato in una zona di produzione in conseguenza del
fatto che essa non venga utilizzata comunemente in altre regioni dello
Stato membro o dell’Unione europea, la circostanza che un prodotto sia
stato legalmente commercializzato con la denominazione di cui trattasi
in alcuni Stati membri, il fatto che un prodotto sia stato legalmente
fabbricato con la denominazione in questione nel paese d’origine della
denominazione stessa anche senza rispettarne i metodi tradizionali di
produzione, la circostanza che operazioni di tal genere si siano
protratte nel tempo, la quantità di prodotti recanti la denominazione
in questione e fabbricati senza seguire i metodi tradizionali rispetto
alla quantità di prodotti fabbricati secondo tali metodi, la quota di
mercato detenuta dai prodotti recanti la denominazione in questione e
fabbricati senza seguire i metodi tradizionali rispetto alla quota di
mercato detenuta dai prodotti fabbricati secondo tali metodi, il fatto
che i prodotti fabbricati senza seguire i metodi tradizionali siano
presentati in modo da rinviare ai luoghi di produzione dei prodotti
fabbricati secondo tali metodi, la protezione della denominazione
controversa mediante accordi internazionali e il numero di Stati
membri che, eventualmente, fanno valere il preteso carattere generico
della denominazione in questione (v., in tal senso, sentenze Danimarca
e a./Commissione, cit., punti 95, 96, 99 e 101; Bigi, cit., punto 20,
e 25 ottobre 2005, cause riunite C-465/02 e C-466/02, Germania e
Danimarca /Commissione, Racc. pag. I-9115, punti 75, 77, 78, 80, 83,
86, 87, 93 e 94). 66. Peraltro, la Corte non ha escluso la possibilità
di tenere conto (sentenza Danimarca e a. /Commissione, cit., punti
85-87), nell’esame del carattere generico di una denominazione, di un
sondaggio effettuato presso i consumatori, organizzato al fine di
comprendere la loro percezione della denominazione in questione, o di
un parere del comitato istituito dalla decisione della Commissione 21
dicembre 1992, 93/53/CEE, che istituisce un comitato scientifico per
le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e le
attestazioni di specificità (GU 1993, L 13, pag. 16), che è stato
successivamente sostituito dal gruppo scientifico di esperti per le
denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e le specialità
tradizionali garantite, istituito dalla decisione della Commissione 20
dicembre 2006, 2007/71/CE (GU 2007, L 32, pag. 177). Tale comitato,
composto da professionisti altamente qualificati nei settori giuridico
e agricolo, ha come funzione di esaminare, segnatamente, il carattere
generico delle denominazioni. 67. Infine, è possibile prendere in
considerazione altri elementi, segnatamente la definizione di una
denominazione come generica nel Codex alimentarius (sul valore
indicativo delle norme del Codex alimentarius, v. sentenze della Corte
22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais, Racc. pag. 4907, punto 15,
e 5 dicembre 2000, causa C-448/98, Guimont, Racc. pag. I-10663, punto
32) e l’inclusione della denominazione nella lista contenuta
nell’allegato II della convenzione internazionale relativa
all’utilizzo di indicazioni di origine e denominazioni dei formaggi,
firmata a Stresa il 1 giugno 1951, in quanto tale inclusione autorizza
l’uso della denominazione in ogni paese firmatario della convenzione,
a condizione che le regole di fabbricazione siano rispettate e che il
paese di produzione sia indicato, senza che tale possibilità venga
limitata ai produttori della zona geografica corrispondente (v.
conclusioni dell’avvocato generale Ruiz Jarabo Colomer per la citata
sentenza Germania e Danimarca/Commissione, Racc. pag. I-9118,
paragrafo 168). 68. Orbene, è giocoforza constatare che la commissione
di ricorso ha ignorato i criteri espressi dalla giurisprudenza
comunitaria in materia di DOP e sanciti dall’art. 3 del regolamento n.
2081/92. 69. Infatti, essa non ha preso in considerazione nessuno
degli elementi che, secondo la giurisprudenza ricordata ai precedenti
punti 65-67, permettono di effettuare la richiesta analisi del
carattere eventualmente generico di una denominazione o di uno degli
elementi che la compongono e non ha assolutamente fatto ricorso a
sondaggi d’opinione presso i consumatori o al parere di esperti
qualificati in materia, né ha richiesto informazioni, tanto agli Stati
membri, quanto alla Commissione, la quale avrebbe, a sua volta, potuto
investire della questione il sopraccitato comitato scientifico,
mentre, come evidenzia a giusto titolo l’UAMI, essa ne avrebbe avuto
la possibilità ai sensi dell’art. 74, n. 1, prima frase, e dell’art 76
del regolamento n. 40/94. 70. Gli elementi di prova posti a fondamento
della decisione impugnata consistono semplicemente in estratti di
dizionari e ricerche su Internet effettuate d’ufficio dalla
commissione di ricorso. 71. Orbene, la frequenza con cui un termine
compare su Internet non è, di per se stessa, di natura tale da provare
il carattere generico di una denominazione. Inoltre, tutte le
definizioni del termine «grana» fornite dai dizionari citati dalla
commissione di ricorso rinviano al luogo di produzione del Grana
Padano, corrispondente ad una zona della pianura padana. Di
conseguenza, e contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di
ricorso, tali dizionari dimostrano piuttosto che la denominazione
«grana» viene utilizzata nella lingua italiana come una forma
abbreviata di Grana Padano e che la denominazione «grana» è connessa
nei fatti e nel comune sentire alla provenienza padana di tale
prodotto, il che è confermato dai due dizionari tedeschi citati ai
punti 50 e 51 della decisione impugnata. Riguardo alla definizione
fornita nell’Enciclopedia Treccani, essa è priva di rilevanza, in
quanto risalente al 1949, vale a dire a una data anteriore tanto al
regolamento n. 1107/96, quanto alla legge n. 125/54, recante il primo
riconoscimento della denominazione «Grana Padano» in quanto DOP. 72.
In più, occorre constatare che, se la commissione di ricorso avesse
debitamente preso in considerazione tutti gli elementi di prova
forniti dal ricorrente e avesse applicato i criteri formulati dalla
giurisprudenza della Corte, essa avrebbe dovuto concludere che la
prova del carattere generico della denominazione «grana» non era stata
apportata in misura sufficiente. 73. Tra tali elementi vi è, prima di
tutto, la situazione normativa riguardante la protezione della
denominazione «Grana Padano» in Italia, nonché la sua evoluzione
storica. 74. A tale riguardo, occorre rilevare che il primo
riconoscimento normativo della denominazione «grana» risale al Regio
Decreto Legge 17 maggio 1938, n. 1177, Disposizioni integrative della
disciplina della produzione e della vendita dei formaggi (GURI n. 179
dell’8 agosto 1938). In tale decreto, che fissa il tenore minimo di
materia grassa nei vari formaggi italiani, si menzionano: il grana
parmigiano-reggiano, il grana lodigiano, il grana emiliano, il grana
lombardo e il grana veneto. Tale decreto testimonia il fatto che il
grana era prodotto in diverse zone della valle padana, in prossimità
di Parma e di Reggio Emilia, di Lodi, in Emilia, in Lombardia e in
Veneto. La denominazione «Grana Padano», al contrario, non vi è
menzionata. 75. È giocoforza constatare che tali zone sono tutte
incluse nella zona di produzione vuoi del Parmigiano Reggiano (Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna a ovest del Reno e Mantova a est del
Po), vuoi del Grana Padano (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto e provincia di Trento). 76. A seguito dell’istituzione in
Italia del primo regime di denominazioni d’origine con la legge n.
125/54 e con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1955, n. 1269, Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di
lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei
formaggi (GURI n. 295 del 22 dicembre 1955, pag. 4401), che ha
riconosciuto la denominazione d’origine «Grana Padano», il formaggio
Parmigiano Reggiano ha perso la sua qualificazione come grana in
ragione delle sue caratteristiche peculiari, mentre il riconoscimento
di cui beneficiavano tutti gli altri formaggi grana è stato sussunto
sotto la denominazione «padano». 77. Il fatto che la legislazione
italiana del 1938 citi differenti tipi di grana (parmigiano-reggiano,
lodigiano, emiliano, lombardo e veneto), tutti prodotti nella zona
della pianura del Po, senza tuttavia citare il Grana Padano, nonché il
fatto che la normativa successiva abbia introdotto la denominazione
«Grana Padano» abbandonando nel contempo le denominazioni anteriori,
indicano che il grana è un formaggio tradizionalmente prodotto in
numerose zone della pianura del Po e che, perciò, ad un certo momento
è stato identificato dal legislatore italiano con il termine «padano»,
in modo tale da semplificare il quadro normativo e da includere in una
sola denominazione le differenti denominazioni anteriori, tutte
originarie della valle padana. 78. La qualificazione di «padano» non è
quindi stata introdotta per limitare la portata della DOP solo a
taluni tipi di grana, ma piuttosto al fine di riunirli tutti sotto la
stessa elevata tutela accordata inizialmente dalla normativa italiana
e successivamente dal regolamento n. 2081/92. Ne consegue che
l’evoluzione del quadro giuridico italiano indica che la denominazione
«grana» non è generica. 79. Nessuno degli argomenti proposti dalla
Biraghi permette di rimettere in discussione tali considerazioni. In
primo luogo, riguardo all’esistenza della denominazione «grana
trentino», occorre constatare che il decreto del presidente della
Repubblica recante modifica del disciplinare del formaggio Grana
Padano, richiamato dalla Biraghi, ha autorizzato l’aggiunta
dell’espressione «trentino» (di Trento) sul formaggio Grana Padano
prodotto nel territorio della provincia di Trento. Tale possibilità
non fa che rinforzare l’idea che è possibile chiamare «grana» un
formaggio solamente se esso è prodotto secondo il disciplinare del
Grana Padano. 80. In secondo luogo, anche se la circolare
dell’associazione Assolatte indica effettivamente l’esistenza di
«altri grana», oltre al Grana Padano, è giocoforza constatare che,
come risulta dalla tabella allegata alla detta circolare, tali «altri
grana» erano esportati verso paesi diversi dagli Stati membri della
Comunità europea, segnatamente negli Stati Uniti d’America, in
Giappone, in Russia, in Croazia, in Slovenia, paese quest’ultimo che
non era membro dell’Unione europea alla data cui tali dati si
riferiscono, vale a dire nel 1999. Riguardo al formaggio che era
destinato all’esportazione verso paesi in cui la denominazione «grana»
non beneficiava di alcuna protezione normativa particolare, tale
argomento è ininfluente, in applicazione del principio di
territorialità riconosciuto dalla Corte nell’ambito dei diritti di
proprietà intellettuale nella sua citata sentenza Exportur (punto 12).
Lo stesso vale per i dati elaborati dall’Istat, richiamati dalla
Biraghi, i quali non sono concludenti dato che non indicano il mercato
di destinazione degli «altri grana». 81. In terzo luogo, sostenendo
che il termine «grana» non designerebbe una zona geografica in quanto
tale, la Biraghi intende in sostanza dimostrare che la denominazione
«grana» non potrebbe in alcun caso beneficiare della protezione
accordata dal regolamento n. 2081/92, dato che essa non risponde alla
definizione della denominazione d’origine fornita all’art. 2 di tale
regolamento. Orbene, non è rilevante stabilire se la denominazione
«grana» derivi la sua origine dal fatto che il formaggio che essa
designa ha una struttura granulosa o, invece, dal fatto che esso
originariamente era stato prodotto nella Valle Grana dato che, in
forza dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2081/92, una DOP può
essere anche costituita da una denominazione tradizionale non
geografica designante un prodotto alimentare originario di una regione
o di un luogo determinato che presentino fattori naturali omogenei che
li delimitano dalle zone limitrofe (sentenza Germania e Danimarca e
a./Commissione, cit., punti 46-50). A tale riguardo, non è contestato
che il formaggio grana è originario della regione della pianura
padana. A tale titolo, esso soddisfa quindi i requisiti di cui
all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2081/92. 82. In quarto luogo, il
rinvio da parte della Biraghi alla citata sentenza Germania e
Danimarca/Commissione per sostenere la sua tesi è privo di ogni
pertinenza in quanto la Corte non critica la possibilità che una
denominazione non geografica possa costituire una DOP, ma contesta
solamente l’estensione della zona di produzione della denominazione
non geografica «feta». Sulla base di questa stessa considerazione,
deve essere respinto anche l’argomento fatto valere dalla Biraghi
secondo cui, nella Valle Grana, si produce solo il formaggio
Castelmagno. Allo stesso modo deve essere escluso il riferimento
effettuato dalla Biraghi alla citata sentenza Pistre e a., in quanto,
come risulta dal punto 35 di tale sentenza, questa concerne una
denominazione (montagna) che non soddisfa i requisiti per essere
considerata come corrispondente ad una denominazione d’origine ai
sensi dell’art. 2 del regolamento n. 2081/92, dato che non esiste una
relazione diretta tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e
la sua origine geografica specifica. 83. In quinto luogo, la decisione
96/536, che cita il formaggio danese «Dansk Grana» e quello tedesco «Romonte
– Typ Grana», è stata adottata nell’ambito dell’applicazione della
direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le
norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte
crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU
L 268, pag. 1). Essendo la decisione 96/536 diretta solo ad
autorizzare eccezioni al rispetto delle disposizioni sanitarie
stabilite dalla direttiva 92/46, essa non può avere alcuna influenza
sulla protezione di un diritto di proprietà intellettuale quale una
denominazione d’origine protetta (v., in tal senso, sentenza Germania
e Danimarca/Commissione, cit., punto 96). Anche supponendo che tale
citazione dimostrasse il carattere generico della denominazione
«grana» in Danimarca e in Germania, non sarebbe possibile estendere
tale conclusione all’insieme del territorio comunitario o almeno ad
una parte sostanziale di esso. Inoltre, la decisione 96/536 si
riferisce al grana danese e ad un formaggio tedesco che si precisa
essere del «tipo» grana, il che fa pensare che, in Danimarca e in
Germania, la denominazione «grana» senza qualificazioni avrebbe in
ogni caso mantenuto la sua connotazione di «Grana Padano» (v., in tal
senso, sentenza Germania e Danimarca/Commissione, cit., punto 92).
Infine, la decisione 96/536, citata dalla Biraghi, risale al 1996,
periodo in cui gli Stati membri potevano ancora avvalersi
dell’eccezione prevista all’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92,
che li autorizzava a mantenere i regimi nazionali, che permettevano
l’utilizzazione delle denominazioni registrate ai sensi dell’art. 17
per un periodo limitato al massimo a cinque anni dopo la data della
pubblicazione del regolamento. 84. In sesto luogo, la sentenza della
Corte di cassazione 28 novembre 1989 è stata resa nell’ambito di un
procedimento penale ed essa menziona esplicitamente che il
proscioglimento dell’accusato era la conseguenza dell’assenza, in quel
momento, di una sanzione penale applicabile in caso di utilizzazione
impropria della denominazione «grana». Inoltre, tale sentenza è stata
pronunciata prima dell’entrata in vigore dei regolamenti nn. 2081/92 e
1107/96, vale a dire prima che il livello di protezione delle DOP
fosse definito a livello comunitario. Infine, risulta da numerosi
verbali di accertamento di frodi dell’Ispettorato centrale repressione
frodi del Ministero italiano dell’Agricoltura e delle Foreste,
prodotti dal ricorrente e tutti successivi alla sentenza della Corte
di cassazione e al regolamento n. 1107/96, che le autorità italiane
procedono sistematicamente al sequestro dei formaggi recanti solo
l’indicazione «grana» in considerazione del fatto che una tale pratica
costituisce una violazione della DOP «Grana Padano» quale protetta dal
regolamento n. 1107/96. 85. In ultimo luogo, neanche i dizionari
citati dalla Biraghi sono pertinenti. Infatti, contrariamente a quanto
pretende la Biraghi, si può notare che, se è vero che il Dizionario
dei formaggi Larousse definisce i grana come «formaggi italiani aventi
(certe) caratteristiche comuni», esso tuttavia indica in seguito che
una serie di leggi italiane ne ha definito la denominazione
distinguendo i formaggi prodotti in certe province (Parmigiano
Reggiano) da quelli prodotti in altre province (Grana Padano),
giungendo così a corroborare la tesi contraria a quella del carattere
generico della denominazione «grana». Non si può, invece, trarre
alcuna conclusione dalla Guide du fromage Androuët-Stock, che non cita
nemmeno il Grana Padano. 86. Il quadro normativo italiano non era
peraltro il solo indizio di cui disponeva la commissione di ricorso al
fine di escludere il carattere generico della denominazione «grana».
Essa era, infatti, a conoscenza del fatto che nessuno Stato membro
aveva sollevato la questione del preteso carattere generico della
denominazione «grana» in seno al comitato di regolamentazione
consultato dalla Commissione in vista dell’adozione del regolamento n.
1107/96. In più, non le era stata fornita nessuna prova della
commercializzazione nella Comunità europea di un formaggio denominato
«grana». 87. Infine, riguardo al suo obbligo di informarsi d’ufficio
sul diritto nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 20 aprile 2005, causa T-318/03, Atomic Austria/UAMI –
Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Racc. pag.
II-1319, punto 35), la commissione di ricorso avrebbe anche potuto
prendere in considerazione l’esistenza di normative nazionali di
recepimento della citata convenzione internazionale sull’uso delle
indicazioni di origine e delle denominazioni dei formaggi nonché delle
convenzioni internazionali bilaterali di protezione della
denominazione «grana». 88. Da tutto quanto precede risulta che la
commissione di ricorso non poteva concludere che la registrazione del
marchio GRANA BIRAGHI non costituisse un pregiudizio alla DOP «Grana
Padano» ai sensi dell’art. 13, n. 1, primo comma, del regolamento n.
2081/92. 89. Occorre dunque concludere che il ricorso è fondato nella
misura in cui la commissione di ricorso ha considerato erroneamente
che la denominazione «grana» era generica e che l’esistenza della DOP
«Grana Padano» non ostava alla registrazione del marchio GRANA BIRAGHI
ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92. Pertanto, si deve
annullare la decisione impugnata.
Sulle spese 90. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata
fatta domanda. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del
regolamento di procedura, gli Stati membri che sono intervenuti nella
causa sopportano le proprie spese. 91. All’udienza, il ricorrente ha
chiesto la condanna dell’UAMI alle spese. 92. Risulta da una
giurisprudenza costante che il fatto che la parte risultata vittoriosa
abbia concluso in tal senso solo all’udienza non osta a che la sua
domanda sia accolta [sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77,
NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, sentenze del
Tribunale 10 luglio 1990, causa T 64/89, Automec/Commissione, Racc.
pag. II 367, punto 79, e 16 novembre 2006, causa T 278/04, Jabones
Pardo/UAMI – Quimi Romar (YUKI), non pubblicata nella Raccolta, punto
75]. 93. Poiché la decisione della commissione di ricorso deve essere
annullata e, a tal titolo, l’UAMI dev’essere considerato come
soccombente, nonostante il senso delle sue conclusioni, l’UAMI dovrà
sopportare le spese del ricorrente, conformemente alle conclusioni di
quest’ultimo. Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.
PQM
Il Tribunale (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
16 giugno 2003 (procedimento R 153/2002 1) è annullata.
2) L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute
dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.
3) La Repubblica italiana e la Biraghi Spa sopporteranno ciascuna
le proprie spese.